, n. 19 e 20 ad art. 202); che la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale, deve così essere annullata, senza che sia necessario verificare l'eventuale violazione del presupposto della res giudicata; che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese giudiziarie, mentre l'istante rifonderà alla reclamante, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC), commisurata al dispendio dedicato per far valere l'incompetenza del Giudice di pace; che l'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede che sono posti a carico dell'istante. Per questi motivi,