– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 50.–; che con reclamo 21 febbraio 2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; che la reclamante si duole innanzitutto dell'incompetenza per materia del giudice di pace, le controversie in materia di locazione esulando dalle sue competenze, e lamenta la violazione da parte del primo giudice dell'art. 59 cpv. 2 lett. e CPC; che con osservazioni 28 marzo 2013 l’istante ha proposto il rigetto del reclamo; che il 4 aprile 2013 RE 1 ha presentato una replica spontanea alla quale ha fatto seguito, il 12 aprile 2013, una duplica spontanea di CO 1; e considerando in diritto: