– all'istante; che il 3 gennaio 2013 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento di fr. 2780.– a titolo di risarcimento danni; che all'udienza del 5 febbraio 2013, indetta per la discussione, l'istante ha rivendicato altresì la rifusione delle spese processuali della procedura di conciliazione per l'autorizzazione ad agire, mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza; che con decisione 8 febbraio 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 2900.–, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr.