{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-9_2013-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114164&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8b3be4d21d6a5237db721423b059bff8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.04.2013 16.2013.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:50", "Checksum": "08468d33e1d0d2a2d877ef1457b57a9a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.04.2013 16.2013.9\nRegesto:\nContratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\ncancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 21 febbraio 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa l'8 febbraio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa SE.2013.2 (locazione) promossa con istanza 3 gennaio 2013 da |\n|\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che CO 1 ha concluso con la società RE 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________;\nche essendo sorte contestazioni in merito ai conteggi spese accessorie 2010 e 2011, la conduttrice si è rivolta a un terzo per loro verifica, sopportando una spesa di fr. 2780.–;\nche CO 1 ha chiesto invano alla RE 1 il pagamento di tale importo;\nche in esito a una istanza per il tentativo di conciliazione introdotta il 15 novembre 2012 da CO 1 nei confronti della RE 1, il 13 dicembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Balerna ha rilasciato l'autorizzazione ad agire addebitando gli oneri processuali di fr. 200.– all'istante;\nche il 3 gennaio 2013 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento di fr. 2780.– a titolo di risarcimento danni;\nche all'udienza del 5 febbraio 2013, indetta per la discussione, l'istante ha rivendicato altresì la rifusione delle spese processuali della procedura di conciliazione per l'autorizzazione ad agire, mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza;\nche con decisione 8 febbraio 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 2900.–, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 50.–;\nche con reclamo 21 febbraio 2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;\nche la reclamante si duole innanzitutto dell'incompetenza per materia del giudice di pace, le controversie in materia di locazione esulando dalle sue competenze, e lamenta la violazione da parte del primo giudice dell'art. 59 cpv. 2 lett. e CPC;\nche con osservazioni 28 marzo 2013 l’istante ha proposto il rigetto del reclamo;\nche il 4 aprile 2013 RE 1 ha presentato una replica spontanea alla quale ha fatto seguito, il 12 aprile 2013, una duplica spontanea di CO 1;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche per l'art. 60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 60 CPC);\nche trattandosi del presupposto della competenza per materia del giudice, questo deve essere verificato sulla base dell'atto introduttivo della causa (Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 60 CPC; Zürcher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 11 ad art. 60 CPC; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC);\nche la competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 59 CPC; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 17 ad art. 59 CPC);\nche l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;\nche per tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio (RtiD I-2009 n. 11 c pag. 604; cfr. Lachat in: Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 2 ad art. 274a) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla “locazione” (v. Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);\nche in concreto l'istante ha promosso un'azione ordinaria intesa al risarcimento di una pretesa derivante dalla verifica dei conteggi delle spese accessorie, chiaramente derivanti da un rapporto di locazione sicché la pretesa vantata in causa concerne l'uso della cosa locata;\nche dunque la vertenza, diretta verso la convenuta in qualità di locatrice, va qualificata come lite in materia di locazione o affitto;\nche in tali circostanze il Giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma dichiararsi incompetente per materia (RtiD I-2009 n. 11 c pag. 604; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 19 e 20 ad art. 202);\nche la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale, deve così essere annullata, senza che sia necessario verificare l'eventuale violazione del presupposto della res giudicata;\nche vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese giudiziarie, mentre l'istante rifonderà alla reclamante, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC), commisurata al dispendio dedicato per far valere l'incompetenza del Giudice di pace;\nche l'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede che sono posti a carico dell'istante.\nPer questi motivi,\ndecide: I. Il reclamo è accolto e la decisione 8 febbraio 2013 del Giudice di pace del circolo di Balerna è così riformata:\n1. L'istanza è irricevibile per carenza di competenza del giudice adito.\n2. La tassa di giustizia di fr. 200.–, anticipata dall'istante, rimane a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 50.–."}