Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto. 8. Le spese giudiziarie seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema d'indennità a CO 1, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione a: | | - avv. ; - . | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.