In tali circostanze, la conclusione del primo giudice, secondo cui la causa esclusiva della collisione era addebitabile al conducente del veicolo di proprietà della convenuta, ovvero che l'attrice aveva apportato la prova della colpevolezza della convenuta, non può ritenersi errata. La stessa conclusione si impone per l'assenza di responsabilità da parte della conducente della vettura assicurata, la convenuta non avendo dimostrato un comportamento scorretto da parte di quest'ultima. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.