6; 16.1995.123 del 21 maggio 1996, consid. 6). c) Nella fattispecie, tenuto conto dei fatti accertati senza arbitrio dal primo giudice, il conducente del veicolo della RE 1, non accertandosi che la strada fosse libera, non ha rispettato l'obbligo per chi s'immette su una strada principale o secondaria uscendo da un posteggio di dare precedenza a tutti i veicoli che circolano su tali strade (art. 15 cpv. 3 ONC). In tali circostanze, la conclusione del primo giudice, secondo cui la causa esclusiva della collisione era addebitabile al conducente del veicolo di proprietà della convenuta, ovvero che l'attrice aveva apportato la prova della colpevolezza della convenuta, non può ritenersi errata.