In concreto, il fatto che l'autovettura sia stata danneggiata all'angolo destro posteriore e al parafango posteriore destro, ovvero nella parte che avvolge la ruota posteriore destra, non è un elemento che avvalora la versione della reclamante, ma anzi comprova il fatto che al momento del sinistro il conducente del veicolo della RE 1 non aveva ultimato la manovra di uscita dal posteggio e che era disposto di traverso verso sinistra rispetto all'altra. Ne consegue che la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dal primo giudice, il quale ha stabilito che la collisione è avvenuta mentre la vettura assicurata dall'attrice circolava in normale retromarcia lungo la strada privata e