A suo avviso nessuno dei due conducenti beneficiava della precedenza. c) In tali circostanze, le allegazioni secondo cui al momento del sinistro la manovra di uscita dal parcheggio fosse giĆ  conclusa e che sarebbe stata la vettura assicurata dall'attrice a entrare in collisione con il proprio veicolo sono nuove e come tali inammissibili in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC).