A suo dire V__________ B__________ beneficiava della precedenza ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 ONC. Dal canto suo la convenuta si era limitata a sostenere nelle sue osservazioni che la sua “decisione di ripartizione al 50% (…) teneva correttamente conto delle circostanze e delle colpe dei due automobilisti, che uscivano entrambi in retromarcia dal loro posteggio”. A suo avviso nessuno dei due conducenti beneficiava della precedenza.