Per ottenere la riparazione del danno materiale la parte lesa deve provare, segnatamente, che questo è stato cagionato dalla colpa del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile (cfr. Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4ª edizione, pag. 291 n. 677; Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, n. 2.1 e 2.3 ad art. 61). In caso di concorso di colpe dei detentori si applica per analogia l'art. 44 cpv.