Per di più, soggiunge, l'attrice, a cui spettava l'onere probatorio ai sensi dell'art. 8 CC, non ha provato la propria versione dei fatti. Essa rimprovera inoltre al primo giudice di avere accertato in maniera manifestamente errata le responsabilità delle parti nel sinistro. A suo avviso “la collisione è da imputare alla colpa esclusiva dell'assicurata della resistente, giacché ha agito in violazione degli art. 31 cpv. 1 e 34 LCStr, 17 cpv. 1 e 7 ONC.” A titolo sussidiario, asserisce “che le colpe dei due protagonisti si equivalgono, ragione per la quale in presenza di colpe concomitanti si opera la riduzione a metà del risarcimento dei danni materiali.” 5. Secondo l'art. 61 cpv.