–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 18 gennaio 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere il 19 gennaio 2013 e sarebbe scaduto domenica 17 febbraio 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 18 febbraio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), il reclamo in esame è tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.