{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-8_2014-04-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116721&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8c41e16221ed5fed7b055ac338b9f5dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.04.2014 16.2013.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incidente della circolazione - collisione tra due veicoli circolanti in retromarcia – responsabilità del detentore del veicolo - attribuzione delle responsabilità - risarcimento dei danni materiali - valutazione delle prove da parte del primo giudice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:28", "Checksum": "31a6466b11e23de95507b821caefc8b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.04.2014 16.2013.8\nRegesto:\nIncidente della circolazione - collisione tra due veicoli circolanti in retromarcia – responsabilità del detentore del veicolo - attribuzione delle responsabilità - risarcimento dei danni materiali - valutazione delle prove da parte del primo giudice\n\n\nc) Nella fattispecie, tenuto conto dei fatti accertati senza arbitrio dal primo giudice, il conducente del veicolo della RE 1, non accertandosi che la strada fosse libera, non ha rispettato l'obbligo per chi s'immette su una strada principale o secondaria uscendo da un posteggio di dare precedenza a tutti i veicoli che circolano su tali strade (art. 15 cpv. 3 ONC). In tali circostanze, la conclusione del primo giudice, secondo cui la causa esclusiva della collisione era addebitabile al conducente del veicolo di proprietà della convenuta, ovvero che l'attrice aveva apportato la prova della colpevolezza della convenuta, non può ritenersi errata. La stessa conclusione si impone per l'assenza di responsabilità da parte della conducente della vettura assicurata, la convenuta non avendo dimostrato un comportamento scorretto da parte di quest'ultima. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n8. Le spese giudiziarie seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema d'indennità a CO 1, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n- avv. ; - .\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}