{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-8_2014-04-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116721&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8c41e16221ed5fed7b055ac338b9f5dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.04.2014 16.2013.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incidente della circolazione - collisione tra due veicoli circolanti in retromarcia – responsabilità del detentore del veicolo - attribuzione delle responsabilità - risarcimento dei danni materiali - valutazione delle prove da parte del primo giudice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:28", "Checksum": "31a6466b11e23de95507b821caefc8b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.04.2014 16.2013.8\nRegesto:\nIncidente della circolazione - collisione tra due veicoli circolanti in retromarcia – responsabilità del detentore del veicolo - attribuzione delle responsabilità - risarcimento dei danni materiali - valutazione delle prove da parte del primo giudice\n\n\nc) In tali circostanze, le allegazioni secondo cui al momento del sinistro la manovra di uscita dal parcheggio fosse già conclusa e che sarebbe stata la vettura assicurata dall'attrice a entrare in collisione con il proprio veicolo sono nuove e come tali inammissibili in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC). Anche le affermazioni secondo cui V__________ B__________ avrebbe eseguito la retromarcia senza assicurarsi di non mettere in pericolo un altro utente della strada, non abbia saputo costantemente padroneggiare il proprio veicolo, non circolasse a destra e non abbia prestato sufficiente attenzione al traffico in senso inverso, sono nuove e pertanto irricevibili.\nd) Sia come sia, secondo la descrizione del sinistro, figurante nell'avviso del 14 aprile 2012, fornita dal dipendente della reclamante, risulta che quest'ultimo “dopo aver servito la bucalettere in Via L__________ (strada Privata)”, ha “eseguito la manovra di retromarcia per riprendere il giro di distribuzione” e “proprio in quel mentre giungeva, anch'essa in retromarcia, la vettura TI __________ guidata dalla signora V__________ B__________ (inquilina di Via V__________ 142) prima di accorgerci reciprocamente uno dell'arrivo dell'altro ci siamo speronati” (doc. 6, pag. 2). Lo schizzo della dinamica dell'incidente annesso al menzionato avviso di sinistro, illustra che la vettura di V__________ B__________ già si trovava sulla carreggiata, circolava in retromarcia in direzione dell'uscita della strada privata e proveniva da destra rispetto al veicolo della RE 1, il quale, procedendo in senso inverso, stava uscendo a marcia indietro da un posteggio perpendicolare alla strada (doc. 6, pag. 2).\nDalla perizia eseguita sulla __________, commissionata dall'attrice a R__________ G__________, emerge che il sinistro ne ha comportato un “impatto sul posteriore lato destro con ammaccatura parafango posteriore, fascione e rottura posteriore”, ciò che è confermato dalla documentazione fotografica allegata (doc. 1). In concreto, il fatto che l'autovettura sia stata danneggiata all'angolo destro posteriore e al parafango posteriore destro, ovvero nella parte che avvolge la ruota posteriore destra, non è un elemento che avvalora la versione della reclamante, ma anzi comprova il fatto che al momento del sinistro il conducente del veicolo della RE 1 non aveva ultimato la manovra di uscita dal posteggio e che era disposto di traverso verso sinistra rispetto all'altra. Ne consegue che la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dal primo giudice, il quale ha stabilito che la collisione è avvenuta mentre la vettura assicurata dall'attrice circolava in normale retromarcia lungo la strada privata e il veicolo della convenuta stava uscendo a marcia indietro da un posteggio, non appare arbitraria, ovvero in urto manifesto con il materiale probatorio, considerato nel suo complesso, ed è quindi vincolante per questa Corte.\n7. a) L'art. 36 cpv. 4 LCStr impone al conducente che vuole immettersi nella circolazione di accordare la precedenza ad ogni veicolo (poco importa che giunga da destra o da sinistra) e questo su tutta la superficie della carreggiata (DTF 116 IV 158, consid. 1 con riferimenti). L'art. 15 cpv. 3 ONC precisa che chi s'immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade (prima frase); se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario, chiedere a terzi di controllare la manovra (seconda frase). In altre parole, incombe al conducente che vuole immettersi nella circolazione l'obbligo di assumere tutte le precauzioni imposte dalle circostanze e dalla visibilità per evitare di ostacolare o mettere in pericolo i veicoli prioritari che si stanno avvicinando.\nb) Ancorché il diritto di precedenza non sia assoluto, la sicurezza del diritto, ma ancor più quella della circolazione impongono un certo rigore nell'ammettere deroghe alle regole sulla precedenza (DTF 93 IV 32; 91 IV 12, consid.1; Bussy/Rus-coni, op. cit., n. 3.4.2 ad art. 36 LCStr). Secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (DTF 129 IV 285, consid. 2.2.1; 125 IV 87, consid. 2b). Di conseguenza, riservato quest'ultimo caso, chi beneficia della precedenza non è tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281; II CCA, sentenza inc. 11.1999.13 del 6 settembre 1999, consid. 2.1). Da parte sua, il conducente senza precedenza, oltre a poter supporre che, in difetto di segni contrari, l'utente con diritto di precedenza rispetterà le norme della circolazione, è tenuto a non ostacolare chi beneficia della precedenza. Egli deve così, in primo luogo dirigere il proprio sguardo in tutte le direzioni dalle quali potrebbe sopraggiungere un veicolo prioritario e non deve venir meno a quest'accresciuta attenzione durante l'esecuzione della manovra d'immissione sul campo stradale (DTF 85 IV 146; cfr. CCC, sentenze inc. 16.1995.154 del 29 agosto 1996, consid. 6; 16.1995.123 del 21 maggio 1996, consid. 6)."}