{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-8_2014-04-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116721&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8c41e16221ed5fed7b055ac338b9f5dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.04.2014 16.2013.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incidente della circolazione - collisione tra due veicoli circolanti in retromarcia – responsabilità del detentore del veicolo - attribuzione delle responsabilità - risarcimento dei danni materiali - valutazione delle prove da parte del primo giudice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:28", "Checksum": "31a6466b11e23de95507b821caefc8b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.04.2014 16.2013.8\nRegesto:\nIncidente della circolazione - collisione tra due veicoli circolanti in retromarcia – responsabilità del detentore del veicolo - attribuzione delle responsabilità - risarcimento dei danni materiali - valutazione delle prove da parte del primo giudice\n\n\n4. La reclamante contesta che al momento del sinistro V__________ B__________ stesse procedendo in normale retromarcia lungo la strada privata, mentre R__________ C__________ stesse lasciando il posteggio in retromarcia per immettersi sulla medesima. A suo avviso, l'accertamento della dinamica dell'incidente operato dal Giudice di pace sarebbe manifestamente errato, perché compiuto completamente in favore dell'attrice, non tenendo conto dei riscontri documentali e del fatto che le allegazioni dall'attrice erano contestate. Per di più, soggiunge, l'attrice, a cui spettava l'onere probatorio ai sensi dell'art. 8 CC, non ha provato la propria versione dei fatti. Essa rimprovera inoltre al primo giudice di avere accertato in maniera manifestamente errata le responsabilità delle parti nel sinistro. A suo avviso “la collisione è da imputare alla colpa esclusiva dell'assicurata della resistente, giacché ha agito in violazione degli art. 31 cpv. 1 e 34 LCStr, 17 cpv. 1 e 7 ONC.” A titolo sussidiario, asserisce “che le colpe dei due protagonisti si equivalgono, ragione per la quale in presenza di colpe concomitanti si opera la riduzione a metà del risarcimento dei danni materiali.”\n5. Secondo l'art. 61 cpv. 2 LCStr, applicabile nei casi in cui un incidente della circolazione ha causato solo danni materiali, un detentore risponde verso un altro dei danni materiali, solo se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla temporanea incapacità di discernimento del detentore convenuto o di una persona per la quale questi è responsabile o da un difetto del veicolo del convenuto. Per ottenere la riparazione del danno materiale la parte lesa deve provare, segnatamente, che questo è stato cagionato dalla colpa del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile (cfr. Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4ª edizione, pag. 291 n. 677; Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, n. 2.1 e 2.3 ad art. 61). In caso di concorso di colpe dei detentori si applica per analogia l'art. 44 cpv. 1 CO (Werro, La responsabilité civile, Berna 2005, n. 1258) e pertanto il detentore che intende prevalersi di una colpa concomitante della controparte deve provarla (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ª edizione, pag. 346 n. 895). Ciò premesso, in concreto, spettava quindi all'attrice dimostrare che la causa della collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal conducente del veicolo della convenuta, ovvero nel fatto per quest'ultimo di essersi immesso in Via L__________ uscendo da un parcheggio senza dare la precedenza alla vettura guidata da V__________ B__________, mentre era compito della convenuta dimostrare la colpa (concomitante o esclusiva) della controparte.\n6. a) Nel reclamo la convenuta afferma che “entrambi i veicoli circolavano in retromarcia, il proprio sulla strada privata dopo essere uscito da un parcheggio, quello della signora B__________ mentre usciva dal proprio posteggio e andava ad urtare il veicolo della RE 1” (reclamo pag. 4) e asserisce di avere sempre sostenuto che il proprio veicolo “già si trovava sulla strada privata, per quanto proveniente precedentemente da un parcheggio, circostanza tuttavia priva di significato ai fini di causa essendo la manovra di uscita dal parcheggio già conclusa”. A suo dire la sua versione sarebbe dimostrata dalla conformazione dei danni al paraurti e alla fiancata della vettura __________ (reclamo pag. 6). La reclamante asserisce inoltre che V__________ B__________ “ha eseguito la retromarcia senza assicurarsi di non mettere in pericolo un altro utente della strada (art. 17 cpv. 1 ONC) e non ha saputo costantemente padroneggiare il proprio veicolo come invece imposto dall'art. 31 cpv. 1 LCStr”, “ha effettuato la manovra di retromarcia senza tenere la destra, senza prestare sufficiente attenzione al traffico proveniente in senso inverso e senza l'aiuto di nessuno” (reclamo pag. 8).\nb) Sennonché, davanti al primo giudice, l'interessata non ha mai contestato che il sinistro fosse avvenuto mentre la __________ guidata dal suo dipendente stava uscendo da un posteggio. Nella petizione l'attrice aveva infatti asserito che al momento del sinistro, V__________ B__________ “percorreva in retromarcia una strada privata che serve 5 case d'abitazione di Via L__________ a __________, tra la quale quella in cui abita (Via L__________ 142). Improvvisamente da uno stallo di posteggio della casa di Via L__________ 136 usciva, pure in retromarcia, il veicolo de “RE 1” targato TI __________ guidato dal signor R__________ C__________, che andava a collidere con il veicolo della nostra assicurata”. A suo dire V__________ B__________ beneficiava della precedenza ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 ONC. Dal canto suo la convenuta si era limitata a sostenere nelle sue osservazioni che la sua “decisione di ripartizione al 50% (…) teneva correttamente conto delle circostanze e delle colpe dei due automobilisti, che uscivano entrambi in retromarcia dal loro posteggio”. A suo avviso nessuno dei due conducenti beneficiava della precedenza."}