{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-8_2014-04-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116721&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8c41e16221ed5fed7b055ac338b9f5dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.04.2014 16.2013.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incidente della circolazione - collisione tra due veicoli circolanti in retromarcia – responsabilità del detentore del veicolo - attribuzione delle responsabilità - risarcimento dei danni materiali - valutazione delle prove da parte del primo giudice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:28", "Checksum": "31a6466b11e23de95507b821caefc8b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.04.2014 16.2013.8\nRegesto:\nIncidente della circolazione - collisione tra due veicoli circolanti in retromarcia – responsabilità del detentore del veicolo - attribuzione delle responsabilità - risarcimento dei danni materiali - valutazione delle prove da parte del primo giudice\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 18 febbraio 2013 presentato da\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 14 aprile 2012, verso le 09.15, è avvenuto un incidente della circolazione stradale in Via L__________ ad __________ tra una __________ condotta da V__________ B__________, assicurata con polizza casco totale alla CO 1, e una __________ guidata dall'impiegato __________ R__________ C__________, entrambe circolanti in retromarcia. Il danno al veicolo di V__________ B__________ di fr. 5802.05 è stato risarcito dalla sua compagnia d'assicurazioni, previa deduzione della franchigia di fr. 500.–, in ragione di fr. 5302.05. L'8 giugno 2012 la CO 1 ha chiesto in via di regresso alla RE 1, detentrice dell'autovettura condotta da R__________ C__________, il pagamento di fr. 5802.05, di cui fr. 500.– per conto della propria assicurata. RE 1, considerando i due conducenti corresponsabili in egual misura dell'incidente, ha versato fr. 2406.– (metà di quanto preteso, dedotta la metà del costo di fr. 989.85 per la riparazione del danno subìto al proprio veicolo).\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 4 dicembre 2012 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 3396.05 oltre interessi al 5% dall'8 giugno 2012. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Statuendo il 17 gennaio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 3396.05 oltre interessi al 5% dall'8 giugno 2012, oltre a fr. 200.– per la tassa di giustizia della procedura di conciliazione. La tassa di giustizia di fr. 250.– è stata posta a carico della convenuta.\nC. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 febbraio 2013 in cui chiede in via principale l'annullamento del giudizio impugnato con il rinvio della causa al Giudice di pace per una nuova decisione e in via subordinata la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 18 gennaio 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere il 19 gennaio 2013 e sarebbe scaduto domenica 17 febbraio 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 18 febbraio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), il reclamo in esame è tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Il Giudice di pace ha accolto l'istanza accertando che al momento del sinistro la vettura guidata da V__________ B__________ “procedeva in normale retromarcia lungo la strada privata”, mentre quella appartenente alla convenuta “lasciava il posteggio in retromarcia per immettersi sulla strada privata”. Egli ha così dedotto che “l'autista della vettura della RE 1 avrebbe dovuto accertarsi che la strada fosse libera”, tanto più che “la vettura della signora B__________ circolava alla destra del veicolo della controparte”."}