c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un rappresentate, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili. 3. Notificazione a: | | –; –. | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sessa.