Applicata ai soli lavoratori frontalieri italiani, la misura configura una violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 2 ALC ed è pertanto nulla (art. 9 cpv. 4 Annesso I ACL; Danthe in: op. cit., ad. art. 323b consid. 9). E al riguardo, poco importa che per la reclamante i lavoratori frontalieri sono stati messi nella situazione che era la loro alla stipulazione del contratto. Nelle circostanze descritte il reclamo, destituito di fondamento, deve essere respinto. 7. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC).