Poco importa pertanto che la crisi dell'azienda fosse dovuta al fatto che a un certo punto essa si è trovata con “una carenza importante di fondi in franchi svizzeri. Questione che ci induceva ad attingere alla provvista di Euro perdendo il 35% del valore del venduto” (deposizione di __________ L__________ dell'11 settembre 2013 nota a questa Camera, inc. 16.2013.49). Per di più, la reclamante non pretende che per far fronte alla crisi anche con i lavoratori indigeni si sia proceduto a una riduzione del salario. Applicata ai soli lavoratori frontalieri italiani, la misura configura una violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 2 ALC ed è pertanto nulla (art. 9 cpv.