E). E in concreto, nemmeno la reclamante pretende che con il pagamento del salario in Euro il lavoratore si vedeva garantito la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo, tanto meno se si pensa che questo prevede per meccanici (tornitori-fresatori-attrezzisti) un minimo di fr. 18.– a fronte di uno stipendio per “operaio di fabbrica” (istanza, pag. 2) pattuito di fr. 19.– orari (cfr. doc. F). D'altronde non è tanto il pagamento in Euro a essere in discussione, ma il tasso di cambio applicato dal datore di lavoro.