Perspectives et risques de nouveautés juridiques 2011/2012, Droit du travail et de la prévoyance, L'employeur à l'ère du franc fort, pag. 137 e 138). c) Per quanto concerne i lavoratori stranieri in Svizzera, l'art. 22 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 141.20) dispone che uno straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. Secondo l'art. 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC;