b) Secondo l'art. 323b cpv. 1 CO il pagamento del salario deve avvenire in moneta legale, in quanto non sia diversamente convenuto o d'uso. La possibilità di derogare al pagamento del salario in franchi svizzeri è stata introdotta in occasione della revisione del 1971, in quanto il pagamento del salario in moneta estera era auspicabile in determinate situazioni, come nel caso dei contratti stipulati con frontalieri o con lavoratori impiegati all'estero (messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 1967, FF 1969 II 177, 267-268).