Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 16 gennaio 2013 sicché il reclamo, introdotto l’ultimo termine utile, il 15 febbraio 2013, è pertanto tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure.