All'udienza del 9 gennaio 2013 le parti non hanno raggiunto un accordo sicché l'istante ha ribadito la richiesta di decisione mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. C. Statuendo il 15 gennaio 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la RE 1 a pagare a CO 1 fr. 1973.93 “al netto dei contributi di legge”. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono state poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 febbraio 2013 chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere l'istanza.