{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-6_2014-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119631&nX40_KEY=4921727&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3926e2450719d30eac219743b69344d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2014 16.2013.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - salario pagato in euro a un cambio fisso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:47", "Checksum": "f97fb4499b2015b38cd4968697d671bd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2014 16.2013.6\nRegesto:\nContratto di lavoro - salario pagato in euro a un cambio fisso\n\n\n6. Ora, che la determinazione del salario sia retta di principio dalla libertà contrattuale è vero (DTF 129 III 281, consid. 3.1). Così come è indubbia la facoltà di pattuire tra datore di lavoro e dipendente una riduzione di salario (sentenza del Tribunale federale 4A_552/2013 del 4 marzo 2014, consid. 4.1) nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia assoggettato a un contratto normale o a un contratto collettivo che preveda una retribuzione minima obbligatoria (cfr. consid. 5a). Nella fattispecie, ancorché la questione sia controversa, è possibile che i lavoratori abbiano sottoscritto liberamente e senza imposizioni l'accordo del 30 agosto 2011. Resta il fatto che l'assoggettamento del rapporto di lavoro tra le parti al contratto collettivo aziendale di lavoro è pacifica, sicché il versamento del salario in valuta estera non esonerava il datore di lavoro dall'obbligo di rispettare i salari minimi previsti nel contratto collettivo di lavoro stipulato dalla RE 1 con l'RA 1 (doc. E). E in concreto, nemmeno la reclamante pretende che con il pagamento del salario in Euro il lavoratore si vedeva garantito la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo, tanto meno se si pensa che questo prevede per meccanici (tornitori-fresatori-attrezzisti) un minimo di fr. 18.– a fronte di uno stipendio per “operaio di fabbrica” (istanza, pag. 2) pattuito di fr. 19.– orari (cfr. doc. F).\nD'altronde non è tanto il pagamento in Euro a essere in discussione, ma il tasso di cambio applicato dal datore di lavoro. Per tacere del fatto che il pagamento del salario in un altra moneta andrebbe fatto al corso del giorno della scadenza e non sulla base di una media decennale, non spetta al lavoratore – ma al datore di lavoro – sopportare il rischio d'esercizio dell'impresa dovuto alla variazione dei cambi della moneta (art. 324 CO). Poco importa pertanto che la crisi dell'azienda fosse dovuta al fatto che a un certo punto essa si è trovata con “una carenza importante di fondi in franchi svizzeri. Questione che ci induceva ad attingere alla provvista di Euro perdendo il 35% del valore del venduto” (deposizione di __________ L__________ dell'11 settembre 2013 nota a questa Camera, inc. 16.2013.49). Per di più, la reclamante non pretende che per far fronte alla crisi anche con i lavoratori indigeni si sia proceduto a una riduzione del salario. Applicata ai soli lavoratori frontalieri italiani, la misura configura una violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 2 ALC ed è pertanto nulla (art. 9 cpv. 4 Annesso I ACL; Danthe in: op. cit., ad. art. 323b consid. 9). E al riguardo, poco importa che per la reclamante i lavoratori frontalieri sono stati messi nella situazione che era la loro alla stipulazione del contratto. Nelle circostanze descritte il reclamo, destituito di fondamento, deve essere respinto.\n7. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un rappresentate, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sessa.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}