{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-6_2014-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119631&nX40_KEY=4921727&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3926e2450719d30eac219743b69344d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2014 16.2013.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - salario pagato in euro a un cambio fisso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:47", "Checksum": "f97fb4499b2015b38cd4968697d671bd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2014 16.2013.6\nRegesto:\nContratto di lavoro - salario pagato in euro a un cambio fisso\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha accolto l'istanza considerando che: “Il cambio medio euro - CHF nel corso del 2011 si è situato attorno al 1.2307, con una punta minima al 1.2011 di 1.1165. Per contrastare la continua discesa del corso, a più riprese gli ambienti economici e politici, avevano richiesto l'intervento della Banca Nazionale Svizzera (BNS) a sostegno della nostra valuta fissando il cambio (notizie ampiamente riprese dai mezzi di comunicazione). In data 06 settembre 2011, la BNS ha fissato il cambio a 1.20 e nei giorni successivi la soglia di oscillazione si è situata tra 1.2074 e 1.2181. Il cambio di 1.42 proposto e fatto sottoscrivere, è manifestamente sproporzionato rispetto alle quotazioni di quei giorni, ed a sfavore del dipendente, ed anche alla luce delle preannunciate intenzioni della Banca Nazionale Svizzera tra l'altro indirettamente citata nell'accordo. Ne consegue in modo evidente che detta sproporzione si configura come un riportare sul lavoratore il rischio di impresa ed una sua partecipazione al risultato negativo, in questo caso di cambio. Tale prassi non è ammissibile e per certi versi discriminatoria.”\n4. La reclamante censura la violazione del principio della libertà contrattuale (art. 1 CO) in relazione alla fissazione del salario (art. 322 CO), asserendo che, contrariamente a quanto stabilito erroneamente dal primo giudice, l'accordo concernente il pagamento del salario in Euro, non è stato da lei “proposto e fatto sottoscrivere” al lavoratore, ma è stato pattuito liberamente di comune accordo. A suo avviso, “anche se si valutasse la fattispecie dal punto di vista dell'eventuale legittimità della modalità di pagamento, che in effetti configura una diminuzione del salario se si considerasse la valuta Euro al corso del mercato, l'accordo sarebbe pienamente valido” e non violerebbe l'art. 341 cpv. 1 CO, perché “riguarda solo i versamenti futuri, ovvero successivi al suo perfezionamento”."}