{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-6_2014-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119631&nX40_KEY=4921727&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3926e2450719d30eac219743b69344d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2014 16.2013.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - salario pagato in euro a un cambio fisso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:47", "Checksum": "f97fb4499b2015b38cd4968697d671bd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2014 16.2013.6\nRegesto:\nContratto di lavoro - salario pagato in euro a un cambio fisso\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 15 febbraio 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 15 gennaio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Sessa nella causa n. 05/2013 (contratto di lavoro) promossa con istanza del 26 novembre 2012 da |\n|\n|\n|\nCO 1 ()\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 2 gennaio 1989 CO 1 è stato assunto dalla RE 1 come “operaio di fabbrica” per un salario orario di fr. 19.–, oltre indennità per giorni festivi, vacanze e tredicesima. Il rapporto contrattuale tra le parti era retto da un contratto collettivo aziendale di lavoro sottoscritto dalla datrice di lavoro con il sindacato RA 1. Nel 2011 la RE 1 ha proposto ai suoi dipendenti frontalieri il versamento dello stipendio in Euro. Malgrado l'opposizione del sindacato, il 30 agosto 2011 la datrice di lavoro ha proposto e fatto sottoscrivere a CO 1, come ad altri dipendenti frontalieri, il seguente accordo concernente “il pagamento in valuta euro del salario”:\n“Con la presente, in conformità alla Legge sul lavoro ed in deroga agli attuali e vigenti contratti in essere con la Scrivente, accetto e concordo con RE 1 di ricevere il pagamento del salario in valuta Euro, al cambio convenuto di € 1.42. Sono stato messo al corrente che tutte le altre condizioni contrattuali restano invariate. Questo accordo valido dalla data di sottoscrizione e retroattivo per la mensilità di riferimento. È possibile, da ambo le parti per la fine di un mese e con preavviso di mesi tre, revocare il presente accordo; altresì in caso il Consiglio Federale o Istituzione paritaria definisca un cambio fisso delle valute, a partire il mese successivo il cambio sarà adeguato.”\nCon e-mail 31 agosto 2011 e con lettera 28 settembre 2011 il sindacato RA 1 ha contestato la citata convenzione e ha chiesto alla RE 1 di ritornare a versare il salario in franchi svizzeri così come di rifondere ai dipendenti “quanto arbitrariamente trattenuto” a seguito del pagamento del salario in valuta Euro al cambio fisso di € 1.42. Il 30 giugno 2012 il rapporto di lavoro tra RE 1 e CO 1 è cessato.\nB. Con istanza del 26 novembre 2012 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Sessa chiedendo di convocare un'udienza di conciliazione volta ad ottenere dalla RE 1 il pagamento di fr. 1973.93 netti, corrispondente alla differenza tra il salario netto versato da agosto 2011 a marzo 2012 calcolato al cambio fisso di € 1.42 e quello calcolato al tasso di cambio medio mensile e postulando, in caso di mancata conciliazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC. Il Giudice di pace ha congiunto la causa per l'udienza di conciliazione con quelle promosse da altri quattro ex dipendenti contro la medesima RE 1 (inc. n. 01-02-03-04/2013). All'udienza del 9 gennaio 2013 le parti non hanno raggiunto un accordo sicché l'istante ha ribadito la richiesta di decisione mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.\nC. Statuendo il 15 gennaio 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la RE 1 a pagare a CO 1 fr. 1973.93 “al netto dei contributi di legge”. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono state poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.\nD. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 febbraio 2013 chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere l'istanza. Nella sua risposta del 26 febbraio 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 16 gennaio 2013 sicché il reclamo, introdotto l’ultimo termine utile, il 15 febbraio 2013, è pertanto tempestivo."}