c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà alla resistente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili. 3. Notificazione a: | | – avv. ; – avv. . | Comunicazione a: – Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest; – Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Lugano.