Al termine del periodo minimo, in concreto il 30 giugno 2011, tale contratto poteva essere disdetto rispettando il termine di un mese (art. 335c CO), fermo restando che la cessazione del rapporto di lavoro ha avuto effetto solo con il 31 luglio 2011 (cfr. Aubert, Commentaire Romand, CO I, Basilea 2006. n. 6 ad art. 335c). Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto. 5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC).