La cessazione del rapporto di lavoro era subordinata perciò alla sola volontà di RE 1 di proseguire nella collaborazione con l'Istituto scolastico. Sennonché l'elemento che mette fine a un contratto di durata determinata non può dipendere dall'influsso di una sola parte. In tali circostanze, il contratto in esame non è di durata determinata ma indeterminata che prevedeva una durata minima e una massima. Al termine del periodo minimo, in concreto il 30 giugno 2011, tale contratto poteva essere disdetto rispettando il termine di un mese (art. 335c CO), fermo restando che la cessazione del rapporto di lavoro ha avuto effetto solo con il 31 luglio 2011 (cfr.