Ove nessuna delle parti dia la disdetta, il rapporto di lavoro cessa automaticamente alla scadenza della durata massima pattuita (cfr. messaggio del Consiglio federale, loc. cit., pag. 535). e) Nella fattispecie, entrambe le parti ritengono di avere stipulato un contratto a tempo determinato che prevedeva una durata fino al 30 giugno o fino 31 agosto 2011, a seconda se la maestra confermava o meno la propria disponibilità a lavorare per la scuola per l'anno seguente. La cessazione del rapporto di lavoro era subordinata perciò alla sola volontà di RE 1 di proseguire nella collaborazione con l'Istituto scolastico.