1 CO, secondo cui i termini di disdetta devono essere identici per le due parti. In tal caso, il contratto è considerato come un contratto di durata indeterminata (Carron, Commentaire du contrat de travail, Berna, 2013, n. 12 ad art. 334; Wyler, op. cit., pag. 437). d) Quando le parti pattuiscono una durata minima (per esempio “il rapporto di lavoro dura almeno sino alla fine dell'anno” o “il rapporto di lavoro inizia il 1° gennaio e può essere disdetto per il 31 dicembre, con preavviso di un mese”), non si è in presenza di un rapporto di lavoro di durata determinata, bensì di un rapporto di lavoro di durata indeterminata (o di un contratto di durata determinata impropriamente detto).