1 CO), la cui durata può essere prevista dalla legge (come per il contratto di tirocinio) o risultare dalla natura del contratto o essere convenuta tra le parti. Quando le parti subordinano la cessazione del rapporto di lavoro a un avvenimento futuro, la durata del contratto dev'essere determinabile oggettivamente e l'avvenimento risolutivo non può dipendere dall'influsso di una sola parte (cfr. messaggio del Consiglio federale, loc. cit., pag. 534). In effetti, ciò sarebbe contrario alla regola prevista dall'art. 335a cpv. 1 CO, secondo cui i termini di disdetta devono essere identici per le due parti.