art. 319 CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2008, pag. 436; Stahelin, Zürcher Kommentar, 1996, pag. 478, n. 16 ad art. 334 CO). Per l'art. 335c cpv. 1 CO, dopo il tempo di prova, il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese. c) I rapporti di lavoro di durata determinata propriamente detti sono invece quelli che terminano automaticamente, senza disdetta (art. 334 cpv. 1 CO), la cui durata può essere prevista dalla legge (come per il contratto di tirocinio) o risultare dalla natura del contratto o essere convenuta tra le parti.