b) Ora, i rapporti di lavoro di durata indeterminata sono quelli la cui durata non è prestabilita e la cui cessazione – fatte salve la risoluzione immediata per gravi motivi e la risoluzione convenzionale – è subordinata a disdetta, che può essere data da ciascuna delle parti (cfr. art. 335 cpv. 1 CO; messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1984 relativo alla revisione del Codice delle obbligazioni sull'iniziativa popolare “concernente la protezione dei lavoratori dai licenziamenti nel diritto del contratto di lavoro” e sulla revisione delle disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro nel Codice delle obbligazioni, FF 1984 II pag. 537 ).