parti senza preavviso.” (art. 3.1, doc. B). b) Ora, i rapporti di lavoro di durata indeterminata sono quelli la cui durata non è prestabilita e la cui cessazione – fatte salve la risoluzione immediata per gravi motivi e la risoluzione convenzionale – è subordinata a disdetta, che può essere data da ciascuna delle parti (cfr.