a) In concreto, la convenzione di lavoro sottoscritta dalle parti prevedeva una prima validità dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011 “qualora la maestra – a fine giugno 2011 – intendesse sospendere la propria collaborazione” e una seconda dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011 “se conferma la propria collaborazione almeno per l'anno successivo”. Il Regolamento dell'CO 1, parte integrante del contratto, prevede invece che “La durata del contratto è annuale (dal 1° settembre al 30 giugno, data di scadenza) per i docenti di prima assunzione (incaricati), per i quali è previsto un periodo di prova di tre mesi, durante i quali il rapporto di lavoro può essere disdetto da una o da entrambe le