se a fine giugno 2011 avesse manifestato la sua volontà nel sospendere la propria collaborazione con la scuola, il contratto sarebbe terminato al 30 giugno 2011, in caso contrario al 31 agosto 2011 e, dato che ha sempre confermato la propria disponibilità a continuare il rapporto di lavoro anche per l'anno scolastico successivo, il contratto è terminato a fine agosto 2011. L'opponente ribadisce invece che la relazione contrattuale è terminata il 30 giugno 2011, contestando che la reclamante abbia confermato la propria disponibilità per l'anno successivo e sostenendo che il salario versato per il mese di luglio 2011 in realtà non era dovuto.