La reclamante contesta l'applicazione dell'art. 335c CO sostenendo che le parti hanno concluso un contratto di lavoro di durata determinata che prevedeva due possibili termini a dipendenza della sua sola volontà: se a fine giugno 2011 avesse manifestato la sua volontà nel sospendere la propria collaborazione con la scuola, il contratto sarebbe terminato al 30 giugno 2011, in caso contrario al 31 agosto 2011 e, dato che ha sempre confermato la propria disponibilità a continuare il rapporto di lavoro anche per l'anno scolastico successivo, il contratto è terminato a fine agosto 2011.