se le stesse non hanno rispettivamente confermato l'intenzione a continuare, si ritiene che il rapporto di lavoro cessi; ma poiché è necessario informare [del]la propria intenzione sia in un senso che nell'altro, ecco che la lettera dell'CO 1 del 21 [recte 24] giugno 2011 dà corretta disdetta in ossequio all'art. 335c CO che prevede il mese di preavviso che porta il rapporto di lavoro a cessare per la fine di luglio 2011, così come è stato poi riconosciuto”. 4. La reclamante contesta l'applicazione dell'art. 335c CO sostenendo che le parti hanno concluso un contratto di lavoro di durata determinata che prevedeva due possibili termini a dipendenza della sua sola volontà: