2 CPC concernente la procedura di conciliazione. L'indicazione di tali norme denota una certa confusione giacché trattandosi di vertenze con un valori litigiosi inferiori a fr. 30 000.–la procedura è quella semplificata degli art. 243 segg. CPC in esito alla quale le decisioni sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione a questa Camera (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'istante il 14 gennaio 2013, sicché il reclamo, introdotto l'11 febbraio 2013, è tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.