250.–, a carico dello Stato del Cantone Ticino e compensando le indennità. D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 febbraio 2013 chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua petizione. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione. Con osservazioni 18 marzo 2013 la CO 1 ha postulato la reiezione del gravame. Considerando in diritto: 1. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha menzionato gli art. 221 e 223 CPC previsti per la procedura ordinaria così come l'art. 210 cpv. 2 CPC concernente la procedura di conciliazione.