Il Giudice di pace ha congiunto le cause per l'istruttoria e per il giudizio. Nelle sue osservazioni del 30 maggio 2012, completate il 4 giugno successivo, la convenuta ha proposto di respingere le petizioni. C. Statuendo l'11 gennaio 2013 con un'unica decisione il Giudice di pace ha respinto le istanze, ponendo la tassa e le spese di giustizia per le due azioni, di complessivi fr. 250.–, a carico dello Stato del Cantone Ticino e compensando le indennità. D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 febbraio 2013 chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua petizione.