{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-5_2014-03-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116751&nX40_KEY=4921743&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1f46eea1b05490af19f7b36c00b8129"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.03.2014 16.2013.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro – fine del rapporto di lavoro - rapporti di lavoro di durata indeterminata e di durata determinata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:29:58", "Checksum": "aea944e7a76205d7090c4e1e32bf625c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.03.2014 16.2013.5\nRegesto:\nContratto di lavoro – fine del rapporto di lavoro - rapporti di lavoro di durata indeterminata e di durata determinata\n\n\nc) I rapporti di lavoro di durata determinata propriamente detti sono invece quelli che terminano automaticamente, senza disdetta (art. 334 cpv. 1 CO), la cui durata può essere prevista dalla legge (come per il contratto di tirocinio) o risultare dalla natura del contratto o essere convenuta tra le parti. Quando le parti subordinano la cessazione del rapporto di lavoro a un avvenimento futuro, la durata del contratto dev'essere determinabile oggettivamente e l'avvenimento risolutivo non può dipendere dall'influsso di una sola parte (cfr. messaggio del Consiglio federale, loc. cit., pag. 534). In effetti, ciò sarebbe contrario alla regola prevista dall'art. 335a cpv. 1 CO, secondo cui i termini di disdetta devono essere identici per le due parti. In tal caso, il contratto è considerato come un contratto di durata indeterminata (Carron, Commentaire du contrat de travail, Berna, 2013, n. 12 ad art. 334; Wyler, op. cit., pag. 437).\nd) Quando le parti pattuiscono una durata minima (per esempio “il rapporto di lavoro dura almeno sino alla fine dell'anno” o “il rapporto di lavoro inizia il 1° gennaio e può essere disdetto per il 31 dicembre, con preavviso di un mese”), non si è in presenza di un rapporto di lavoro di durata determinata, bensì di un rapporto di lavoro di durata indeterminata (o di un contratto di durata determinata impropriamente detto). Infatti, anche se la disdetta è esclusa per un periodo determinato, il contratto deve nondimeno essere sciolto rispettando il termine di disdetta contrattuale o legale. Se è pattuita una durata massima (per esempio “il rapporto di lavoro termina il più tardi il 31 dicembre 2016” o “il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, con preavviso di due mesi; se nessuna parte lo disdice, termina il 30 giugno 2016”) le parti possono, durante questo periodo, disdire il contratto osservando i termini e le scadenze contrattuali o legali. Ove nessuna delle parti dia la disdetta, il rapporto di lavoro cessa automaticamente alla scadenza della durata massima pattuita (cfr. messaggio del Consiglio federale, loc. cit., pag. 535).\ne) Nella fattispecie, entrambe le parti ritengono di avere stipulato un contratto a tempo determinato che prevedeva una durata fino al 30 giugno o fino 31 agosto 2011, a seconda se la maestra confermava o meno la propria disponibilità a lavorare per la scuola per l'anno seguente. La cessazione del rapporto di lavoro era subordinata perciò alla sola volontà di RE 1 di proseguire nella collaborazione con l'Istituto scolastico. Sennonché l'elemento che mette fine a un contratto di durata determinata non può dipendere dall'influsso di una sola parte. In tali circostanze, il contratto in esame non è di durata determinata ma indeterminata che prevedeva una durata minima e una massima. Al termine del periodo minimo, in concreto il 30 giugno 2011, tale contratto poteva essere disdetto rispettando il termine di un mese (art. 335c CO), fermo restando che la cessazione del rapporto di lavoro ha avuto effetto solo con il 31 luglio 2011 (cfr. Aubert, Commentaire Romand, CO I, Basilea 2006. n. 6 ad art. 335c). Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà alla resistente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– avv. ; – avv. .\n|\nComunicazione a:\n– Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest;\n– Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Lugano.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}