{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-5_2014-03-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116751&nX40_KEY=4921743&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1f46eea1b05490af19f7b36c00b8129"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.03.2014 16.2013.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro – fine del rapporto di lavoro - rapporti di lavoro di durata indeterminata e di durata determinata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:29:58", "Checksum": "aea944e7a76205d7090c4e1e32bf625c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.03.2014 16.2013.5\nRegesto:\nContratto di lavoro – fine del rapporto di lavoro - rapporti di lavoro di durata indeterminata e di durata determinata\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Il giudice di pace ha respinto l'istanza poiché “malgrado si ritiene si trattasse di un contratto a termine con disponibilità al proseguimento, la signora è stata alle dipendenze per 9 mesi dove il rapporto di lavoro necessita di un mese di disdetta da ambo le parti; se le stesse non hanno rispettivamente confermato l'intenzione a continuare, si ritiene che il rapporto di lavoro cessi; ma poiché è necessario informare [del]la propria intenzione sia in un senso che nell'altro, ecco che la lettera dell'CO 1 del 21 [recte 24] giugno 2011 dà corretta disdetta in ossequio all'art. 335c CO che prevede il mese di preavviso che porta il rapporto di lavoro a cessare per la fine di luglio 2011, così come è stato poi riconosciuto”.\n4. La reclamante contesta l'applicazione dell'art. 335c CO sostenendo che le parti hanno concluso un contratto di lavoro di durata determinata che prevedeva due possibili termini a dipendenza della sua sola volontà: se a fine giugno 2011 avesse manifestato la sua volontà nel sospendere la propria collaborazione con la scuola, il contratto sarebbe terminato al 30 giugno 2011, in caso contrario al 31 agosto 2011 e, dato che ha sempre confermato la propria disponibilità a continuare il rapporto di lavoro anche per l'anno scolastico successivo, il contratto è terminato a fine agosto 2011. L'opponente ribadisce invece che la relazione contrattuale è terminata il 30 giugno 2011, contestando che la reclamante abbia confermato la propria disponibilità per l'anno successivo e sostenendo che il salario versato per il mese di luglio 2011 in realtà non era dovuto.\na) In concreto, la convenzione di lavoro sottoscritta dalle parti prevedeva una prima validità dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011 “qualora la maestra – a fine giugno 2011 – intendesse sospendere la propria collaborazione” e una seconda dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011 “se conferma la propria collaborazione almeno per l'anno successivo”. Il Regolamento dell'CO 1, parte integrante del contratto, prevede invece che “La durata del contratto è annuale (dal 1° settembre al 30 giugno, data di scadenza) per i docenti di prima assunzione (incaricati), per i quali è previsto un periodo di prova di tre mesi, durante i quali il rapporto di lavoro può essere disdetto da una o da entrambe le parti senza preavviso.” (art. 3.1, doc. B).\nb) Ora, i rapporti di lavoro di durata indeterminata sono quelli la cui durata non è prestabilita e la cui cessazione – fatte salve la risoluzione immediata per gravi motivi e la risoluzione convenzionale – è subordinata a disdetta, che può essere data da ciascuna delle parti (cfr. art. 335 cpv. 1 CO; messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1984 relativo alla revisione del Codice delle obbligazioni sull'iniziativa popolare “concernente la protezione dei lavoratori dai licenziamenti nel diritto del contratto di lavoro” e sulla revisione delle disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro nel Codice delle obbligazioni, FF 1984 II pag. 537 ). Un contratto che non rispetta i criteri applicabili ai contratti di durata determinata è considerato di durata indeterminata, anche se le parti, in maniera erronea, lo hanno qualificato un contratto di durata determinata (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurigo 2009, n. 8 ad. art. 319 CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2008, pag. 436; Stahelin, Zürcher Kommentar, 1996, pag. 478, n. 16 ad art. 334 CO). Per l'art. 335c cpv. 1 CO, dopo il tempo di prova, il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese."}