{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-5_2014-03-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116751&nX40_KEY=4921743&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1f46eea1b05490af19f7b36c00b8129"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.03.2014 16.2013.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro – fine del rapporto di lavoro - rapporti di lavoro di durata indeterminata e di durata determinata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:29:58", "Checksum": "aea944e7a76205d7090c4e1e32bf625c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.03.2014 16.2013.5\nRegesto:\nContratto di lavoro – fine del rapporto di lavoro - rapporti di lavoro di durata indeterminata e di durata determinata\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano 3 marzo 2014/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo dell'11 febbraio 2013 presentato da\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 9 luglio 2010 la CO 1 ha assunto per l'anno scolastico 2010/2011 RE 1 in qualità di insegnante per la scuola elementare con uno stipendio mensile lordo di fr. 4200.–. La convenzione di lavoro sottoscritta tra le parti prevedeva quanto segue:\nIl contratto è valido:\n– dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011, qualora la maestra – a fine giugno 2011 – intendesse sospendere la propria collaborazione;\n– dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011, invece, se conferma la propria collaborazione almeno per l'anno successivo.\nIl 24 giugno 2011 la direzione dell'CO 1 ha comunicato alla docente la cessazione del rapporto di lavoro confermando “quanto stabilito nella convenzione di lavoro e cioè che il rapporto di lavoro terminerà il 30 giugno 2011”. In una lettera del 29 agosto 2011 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, ha contestato il mancato rinnovo del contratto di lavoro e ha chiesto se vi fosse la possibilità di continuare il rapporto di lavoro e ha rivendicato il pagamento dello stipendio per i mesi di luglio e agosto 2011. L'CO 1 le ha riconosciuto lo stipendio fino a fine luglio 2011, senza però assumerla per il nuovo anno scolastico. RE 1 si è quindi annunciata alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, dalla quale ha percepito le relative indennità per il mese di agosto 2011, per un totale di fr. 3281.90 netti.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire il 16 aprile 2012, con petizione 25 aprile 2012 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di fr. 4200.– oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2011 (incarto n. 45/C/12/PE). Il 10 maggio 2012 anche la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, agendo in virtù della cessione legale di cui all'art. 29 LADI, si è rivolta al medesimo Giudice di pace per ottenere dalla CO 1 la rifusione di fr. 3087.90 versati alla dipendente (incarto n. 48/C/12/PE). Il Giudice di pace ha congiunto le cause per l'istruttoria e per il giudizio. Nelle sue osservazioni del 30 maggio 2012, completate il 4 giugno successivo, la convenuta ha proposto di respingere le petizioni.\nC. Statuendo l'11 gennaio 2013 con un'unica decisione il Giudice di pace ha respinto le istanze, ponendo la tassa e le spese di giustizia per le due azioni, di complessivi fr. 250.–, a carico dello Stato del Cantone Ticino e compensando le indennità.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 febbraio 2013 chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua petizione. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione. Con osservazioni 18 marzo 2013 la CO 1 ha postulato la reiezione del gravame.\nConsiderando\nin diritto: 1. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha menzionato gli art. 221 e 223 CPC previsti per la procedura ordinaria così come l'art. 210 cpv. 2 CPC concernente la procedura di conciliazione. L'indicazione di tali norme denota una certa confusione giacché trattandosi di vertenze con un valori litigiosi inferiori a fr. 30 000.–la procedura è quella semplificata degli art. 243 segg. CPC in esito alla quale le decisioni sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione a questa Camera (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'istante il 14 gennaio 2013, sicché il reclamo, introdotto l'11 febbraio 2013, è tempestivo."}