Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche difficili in cui versano i reclamanti inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo. I reclamanti, nondimeno, rifonderanno alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un rappresentante, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. RE 1 e RE 2 rifonderanno in solido alla controparte un'indennità fr. 100.–. 3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 4. Notificazione a: | | – avv.;