Davanti a questa Camera, i reclamanti postulano il gratuito patrocinio, sostenendo che dalla documentazione prodotta risultano adempiuti i requisiti per ottenerlo. A prescindere dal fatto che per finire la richiesta riguarda il solo RE 1, e che lo stesso al beneficio di prestazioni sociali per il suo sostentamento può anche ritenersi indigente (art. 117 lett. a CPC), nel caso concreto il rimedio giuridico appariva senza possibilità di buon esito fin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC). Il beneficio richiesto non può entrare in linea di conto. 10. Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.