Con tale motivazione i reclamanti, che si limitano a contestare il mancato accoglimento della loro richiesta, non si confrontano neppure di scorcio, donde l'inammissibilità della censura per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. 9. Davanti a questa Camera, i reclamanti postulano il gratuito patrocinio, sostenendo che dalla documentazione prodotta risultano adempiuti i requisiti per ottenerlo.